Giurisprudenza
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⚖Sentenza n. — Scognamiglio
Affidamento dei minori: la Cassazione conferma l'affidamento esclusivo alla madre in caso di forte conflittualità
La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ha rigettato il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, in luogo dell'affidamento condiviso precedentemente stabilito.
Il caso: Nel corso della separazione, era stato inizialmente disposto l'affidamento condiviso della minore. Tuttavia, la situazione familiare è progressivamente peggiorata a causa della forte conflittualità tra i genitori e della mancanza di comunicazione, che rendeva difficile la gestione condivisa della vita quotidiana della bambina.
La decisione della Corte: La Cassazione ha confermato che l'affidamento condiviso è la regola generale, ma può essere derogato; il criterio decisivo è sempre l'interesse superiore del minore. Quando la conflittualità genitoriale incide negativamente sull'equilibrio psicologico del figlio, è legittimo disporre l'affidamento esclusivo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, confermando l'affidamento alla madre.
Principio di diritto: L'affidamento condiviso può essere escluso quando la conflittualità tra i genitori non si limita a un normale disagio, ma determina un pregiudizio concreto e serio per lo sviluppo psicofisico del minore.
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Caso Via Poma
Lo studio ha prestato assistenza e difesa tecnica nell'ambito del noto caso Via Poma, uno dei procedimenti penali più complessi e rilevanti della cronaca giudiziaria italiana. La vicenda, relativa all'omicidio di Simonetta Cesaroni, ha attraversato numerose fasi investigative e processuali, caratterizzate da approfondimenti istruttori e complesse valutazioni probatorie. L'esperienza maturata in tale procedimento conferma la competenza dello studio nella gestione di processi penali di particolare complessità, anche a elevato impatto mediatico.
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⚖Tribunale di Roma, Sentenza n. 6403/2025
Responsabilità sanitaria e risarcimento per morte del paziente: condanna di un noto Ospedale romano
Il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità medico-sanitaria e riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore dei familiari della vittima.
In particolare, è stato liquidato:
- il danno da perdita del rapporto parentale (iure proprio) in favore del figlio affidato e della consorte;
- il risarcimento in favore della consorte anche iure hereditatis, per i danni subiti dal de cuius (danno biologico terminale e danno catastrofale);
- il danno patrimoniale, relativo alle spese sostenute a seguito del decesso.
Principio di diritto: La decisione conferma l'orientamento giurisprudenziale in tema di tutela integrale del danno in ambito sanitario, riconoscendo altresì il diritto risarcitorio in favore del ragazzo dato in affidamento alla famiglia, anche se non ancora formalmente adottato. Viene così sancito il principio che il risarcimento per la perdita del rapporto parentale spetta anche ai figli di fatto, se dimostrata una stabile relazione affettiva.
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Caso Camilla Canepa
Lo Studio ha prestato assistenza legale e patrocinio difensivo nel procedimento penale relativo al caso Camilla Canepa, nell'interesse di un medico coinvolto nella gestione clinica della paziente.
Il procedimento ha riguardato la verifica di eventuali profili di responsabilità medica connessi al decesso della giovane paziente, avvenuto nel giugno 2021 a seguito di una grave complicanza trombotica. Il caso ha presentato profili medico-legali complessi, connessi alla gestione di una patologia rara e allora ancora poco conosciuta nella letteratura clinica.
Esito: All'esito dell'udienza preliminare, il Giudice ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dei sanitari coinvolti, ritenendo insussistenti i presupposti per il rinvio a giudizio.
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⚖Tribunale di Roma, Sentenza Gup n. 2831/2021
Bancarotta fraudolenta documentale: non luogo a procedere perché il fatto non sussiste
Lo Studio ha assistito con successo un imputato in un procedimento penale relativo a contestazioni di bancarotta fraudolenta documentale connesse al fallimento di una società operante nel settore turistico.
L'attività difensiva ha riguardato l'analisi della documentazione societaria e fallimentare, la definizione della strategia processuale e l'assistenza nel corso dell'udienza preliminare.
La decisione: Con sentenza del 12 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., ritenendo insussistenti gli elementi necessari a sostenere l'accusa in giudizio. Il giudice ha evidenziato come il mancato deposito dei bilanci non fosse sufficiente a integrare il reato contestato, concludendo con la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste".
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⚖Tribunale di Roma, IX Sezione Penale, Sentenza n. 1124/2022
Bancarotta impropria da falso in bilancio: assoluzione con formula piena
Lo Studio ha assistito con successo uno degli imputati in un procedimento per bancarotta impropria da falso in bilancio relativo al fallimento di una società operante nel settore del trasporto turistico.
All'esito del dibattimento, il Tribunale di Roma ha disposto l'assoluzione con formula piena degli imputati perché il fatto non sussiste (art. 530 c.p.p.), escludendo che le contestate operazioni contabili avessero causato il dissesto della società o integrato condotte penalmente rilevanti.
La sentenza conferma l'importanza di una difesa tecnica specialistica nei procedimenti per reati fallimentari, societari e di bilancio.
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⚖Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sentenza n. 3022/2026
Accertamento tributario a favore di un professionista odontoiatra
La Corte ha annullato un avviso di accertamento basato su metodo analitico-induttivo con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di un professionista odontoiatra.
L'appello predisposto dalla difesa ha dimostrato l'infondatezza della metodologia presuntiva utilizzata dall'Ufficio, poiché basata su dati incerti e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
La decisione: La Corte ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado e definendo "non persuasiva" la metodologia seguita dall'Ufficio, in quanto priva di elementi solidi e di un convincente impianto inferenziale. Una pronuncia significativa per la tutela di professionisti e imprese contro accertamenti fiscali privi di adeguato supporto probatorio.